Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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O. 29/11/2002 n. 3254

-Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 14;

- Decreto-Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267, articoli 1, 2, 3 e 4;

- Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, capo II, sezione I ed articoli 151 e 156;

-Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articoli 8 e 9;

-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999;

-Legge della regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15, art. 6;

-Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 4, 5, 7, 8, 80 e 84;

-Legge della regione siciliana 3 dicembre 1991, n. 44, art. 24;

-Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 31, 32, 33, 41 e 45;

-Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articoli 26 e 27;

-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999;

-Legge della regione siciliana 15 maggio 2000, n. 10, articoli 9, 12, 13 e relativi decreti applicativi;

-Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 16;

-Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche articoli 7, 24, 35 e 36;

-Legge regionale 22 giugno 2001, n. 10;

-contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto in data 5 aprile 2001, art. 14;

- contratto collettivo di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali sottoscritto in data 5 ottobre 2001;

-Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316;

-Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 81 e 151;

-Legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 33, 34 e 35;

- leggi regionali strettamente connesse all'attuazione degli interventi previsti nella presente ordinanza.

Art. 14.

1. In favore del personale dell'ufficio territoriale del Governo di Catania, direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza, nel limite massimo di trenta unità, è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 80 ore mensili procapite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Alla liquidazione dei predetti compensi provvede il prefetto di Catania.

2. L'Ispettore regionale dei vigili del fuoco, in relazione alla situazione emergenziale in atto, provvede al potenziamento delle attività di servizio. A tal fine può autorizzare il personale dipendente ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Per il personale dirigente, direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza, può essere autorizzata la corresponsione di una retribuzione aggiuntiva pari al 10% delle retribuzioni di posizione in godimento, in deroga all'art. 24 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001.

3. In favore del personale delle Forze di polizia, direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza, può essere autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, con oneri a carico dei pertinenti capitoli del Dipartimento della pubblica sicurezza.

4. In favore del personale appartenente alle Forze armate direttamente impegnato nell'attività di emergenza di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.

5. Al personale del Dipartimento della protezione civile inviato nei territori di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, è riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 250 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

6. In favore del personale appartenente all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania impegnato nell'attività di emergenza di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 è autorizzata la corresponsione di compensi di lavoro straordinario, nel limite massimo di 80 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.

7. In favore del personale dei comuni di cui all'art. 1, della provincia regionale di Catania e della regione siciliana, direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza, è autorizzata la corresponsione di compensi

Art. 15.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, fatto salvo quanto diversamente previsto in via specifica nelle singole disposizioni, si provvede, nel limite di 10 milioni di euro, a carico del Fondo della protezione civile, nonchè utilizzando le ulteriori provviste che saranno definite nelle successive ordinanze di protezione civile, anche relative alla fase della ricostruzione.

Art. 16.

1. Le disposizioni della presente ordinanza, nonchè i benefici recati dalla medesima, trovano applicazione limitatamente al periodo di vigenza della dichiarazione di stato di emergenza di cui in premessa.

Art. 17.

1. È fatta salva, anche successivamente alla data di emanazione della presente ordinanza, l'efficacia dei provvedimenti già adottati dal commissario delegato e dalle autorità locali.

Art. 18.

1. Il commissario delegato definisce procedure operative finalizzate al conseguimento di un compiuto monitoraggio da parte delle forze dell'ordine delle imprese impegnate nella realizzazione delle opere e degli interventi di cui al Decreto-Legge 4 novembre 2002, n. 245, e della presente ordinanza, disponendo per la tempestiva comunicazione alle stesse forze dell'ordine di elementi informativi significativi. A tale scopo, secondo dette procedure operative, è fatto carico ai soggetti committenti di comunicare la ragione sociale dell'impresa affidataria, i nominativi dei relativi titolari e degli amministratori, l'eventuale utilizzo di imprese sub-contraenti, con specificazione degli stessi elementi informativi, nonchè le generalità complete di tutto il personale impegnato nella realizzazione delle opere e degli interventi commissionati. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002 Il Presidente: Berlusconi

 

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